Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
20-11-2020
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, la legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetti un contributo economico a sostegno del pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
A decorrere dall'anno 2020, con la legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'importo del contributo è salito a un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, fino a 25.000 euro.
Come usare il buono La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato per uno dei seguenti eventi: a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (Contributo asilo nido); b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Requisiti del genitore richiedente Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione: - cittadinanza italiana; - cittadinanza UE; - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); - carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007); - status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; - residenza in Italia; - relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; - relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
Come funziona
Bonus asilo nido L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile: - ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità). - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità) - ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce: - ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro; - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro; - ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.
Quando fare domanda La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2020.
Come fare domanda In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, ecc.); b) introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite: - Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; - enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.