Il Bonus Bebè è un assegno destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.
Requisiti La domanda può essere presentata dal genitore che abbia: - cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria; - residenza in Italia; - convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).
La misura dell’assegno è calcolata in funzione del valore dell’ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE. Per gli eventi del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo). In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Per poter richiedere l’assegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. È opportuno che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità. È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
Importo La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno, in corso di validità: - in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); - se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo); - qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Quando e come fare domanda La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
La domanda di assegno si presenta all’INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino).
In alternativa, si può fare domanda tramite: - Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; - enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.