Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
09-03-2023
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
Chi può presentare domanda La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana; - cittadinanza UE; - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo); - carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); - carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007); - status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; - residenza in Italia; - relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.
Come funziona
Bonus asilo nido L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile: nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,73 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore. - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità): nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,30 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore. - ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità): nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce: - ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro; - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro; - ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.
Come fare domanda In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (“Contributo asilo nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.); b) introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Quando fare domanda La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2023.