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venerdì 19 aprile 2024

Nuovo Reddito di Emergenza

22-11-2020
Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito, per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita con il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n. 34).

Il Decreto Ristori (legge 28 ottobre 2020, n. 137) ha previsto per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza (REM D.L. 137), previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

Come fare nuova domanda
Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
- sito internet dell’INPS autenticandosi con le proprie credenziali di accesso;
- Istituti di patronato;
- Centri di Assistenza Fiscale.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Requisiti
I nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio potenziale spettante in base alla composizione del nucleo;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Incompatibilità
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta delle indennità riconosciute ai: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport.

Il REm, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Durata del beneficio
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda

Info e domande: www.inps.it