Bonus baby sitting per lavoratori autonomi o collaboratori - Zona rossa
23-11-2020
Con il Decreto Ristori bis, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, è previsto che i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori autonomi o collaboratori) abbiano diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.