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giovedì 18 aprile 2024

Al via le domande per l'Assegno Unico Familiare

30-06-2021
Dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per il nuovo Assegno temporaneo per i figli minori, erogato dall'INPS ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153 del 1988.

Destinatari 

I destinatari della misura sono:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Misura dell’Assegno temporaneo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base dei livelli di ISEE e degli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167.5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217.8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione delle domande

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli Enti locali.
I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Per maggiori info: www.inps.it  

Fonte: INPS